Funzioni fondamentali dei Comuni

Ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, costituiscono funzioni fondamentali dei comuni:

  • organizzazione generale   dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
  • organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
  • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
  • la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
  • attività, in ambito comunale, di   pianificazione   di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
  • l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
  • progettazione e gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della Costituzione; 
  • edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; 
  • polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
  • tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia  di  servizi  anagrafici  nonché  in  materia  di servizi  elettorali,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  competenza statale; 
  • i servizi in materia statistica.

Costituiscono funzioni facoltative dei comuni, le funzioni conferite con legge regionale, nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva, della Regione (art. 117 commi 3 e 4 della Costituzione).